Cass. civ. Sez. II Sent. del 13/11/2009 n. 24132
Il presidente dell’assemblea condominiale – tenuto conto del fatto che la sua funzione consiste nel garantire l’ordinato svolgimento della riunione – ha il potere di dirigere la discussione, assicurando, da un lato, la possibilitร a tutti i partecipanti di esprimere, nel corso del dibattito, la loro opinione su argomenti indicati nell’avviso di convocazione e curando, dall’altro, che gli interventi siano contenuti entro limiti ragionevoli.
Ne consegue che il presidente, pur in mancanza di una espressa disposizione del regolamento condominiale che lo abiliti in tal senso, puรฒ stabilire la durata di ciascun intervento, purchรฉ la relativa misura sia tale da assicurare ad ogni condomino la possibilitร di esprimere le proprie ragioni su tutti i punti in discussione.
Il presidente dellโassemblea di condominio: poteri e limiti
Nuova sentenza della Cassazione, la n. 24132 del 13 novembre 2009, in materia di condominio. Lโimportanza della pronuncia sta nel fatto che si occupa di delineare i poteri del presidente dellโassemblea, figura spesso sottovalutata ma che, al contrario, puรฒ incidere e non poco sul corretto svolgimento della riunione condominiale. Prima di addentrarci nel merito รจ utile un breve excursus sulle figure coinvolte nella convocazione e nello svolgimento dellโassemblea. Lโamministratore ha il dovere/potere di convocare lโassemblea di condominio. Dovere in quanto alla fine di ogni anno deve rendere il conto della propria gestione (artt. 1129-1130 c.c.). Potere poichรฉ, ai sensi dellโart. 66 disp. att. c.c., lโamministratore ha la facoltร di convocare lโassemblea ogni qualvolta ne ravveda la necessitร . In occasione dello svolgimento dellโassemblea, perรฒ, i suoi poteri si affievoliscono, e salvo particolari disposizioni contenute nel regolamento di condominio, non รจ errato affermare che spariscano. Egli, infatti, รจ tenuto a dar conto della gestione del condominio ma la gestione e direzione dellโassemblea รจ rimessa ai condomini, che, allโinizio della riunione, ed al fine di garantirne lโordinato svolgimento, nominano un presidente. La mancata nomina del presidente costituisce unโirregolaritร formale che non inficia la validitร della deliberazione (sul punto si veda Cass. 15 luglio 1980, n.4615). La situazione รจ diversa allorchรฉ sia il regolamento condominiale a prevedere la nomina del presidente e le relative funzioni. In questo caso una deliberazione dalla quale non si evince la sua nomina potrebbe essere impugnata in quanto contraria al regolamento di condominio. Eโ molto frequente, perรฒ, che il regolamento non specifichi le attribuzioni del presidente. In questi casi quali saranno le norme di riferimento? In assenza di specifiche disposizioni legislative sarร necessario rifarsi ai principi generali. In pratica, nel presidente si individua quella figura che svolge un ruolo di direzione e moderazione del consesso assembleare, disciplinando la discussione e garantendo a tutti la possibilitร dโintervenire compiutamente al fine di giungere ad una corretta formazione della volontร assembleare.

La figura del presidente dellโassemblea di condominio รจ da sempre esistente ma lโunico punto della normativa condominiale che ne parlava era lโarticolo 67, 2ยฐ comma, delle Disposizioni di attuazione del Codice civile, che riguardava solo uno dei suoi poteri, quello di sorteggiare il rappresentante di una comunione fra condomini, non esiste piรน dal 18 giugno 2013. In realtร , perรฒ, il presidente dellโassemblea รจ sempre stato nominato, e la sua esistenza era considerata del tutto pacifica, anche se alcune sentenze hanno ritenuto che la mancata nomina non fosse motivo di nullitร dellโassemblea stessa.
Oggi tuttavia, dopo la legge 220/2012, che ha soppresso questo riferimento, qualcuno potrebbe pensare che tale figura sia stata eliminata e quindi che non sia piรน necessario nominarlo. Ma non รจ certo questo lo scopo della nuova normativa: la figura del presidente costituisce una costante di tutte le riunioni a carattere assembleare di ogni genere e forma (regolata con precisione nel diritto societario, non a caso richiamato per analogia dalla sentenza 24132/2009 della Cassazione), ed รจ una figura che deve essere scelta fra i membri dellโassemblea stessa per il principio di una gestione autonoma e democratica della riunione. ร quindi escluso che possa essere attribuita allโamministratore di condominio, che oltretutto non รจ parte essenziale e necessaria dellโassemblea, e potrebbe anche non parteciparvi. Lโamministratore รจ infatti chiamato dallโarticolo 1130 solo a ยซcurare la tenuta del registro dei verbaliยป; ma ciรฒ non significa affatto che egli ne debba essere anche lโautore.
La decisione su chi debba svolgere questa delicata ed importante funzione รจ rimessa agli ยซintervenutiยป allโassemblea, che รจ comunque sovrana nellโorganizzazione del suo stesso svolgimento, e la scelta dovrร ricadere su uno dei presenti, condomino o suo delegato. La decisione avverrร a maggioranza e il voto si dovrebbe svolgere secondo le normali regole del condominio, quindi con la doppia maggioranza di teste e di quote millesimali presenti, che rappresentino almeno un terzo del totale. Ma ove non si raggiunga un tale risultato, poichรฉ una scelta va fatta, dovrebbe prevalere la maggioranza delle teste, e quindi dei presenti, proprio perchรฉ il ruolo del presidente รจ quello di tutelare i diritti e le facoltร degli intervenuti e non i valori economici. Analogo criterio si dovrebbe adottare per la scelta del segretario anche se la sua nomina non รจ di per sรฉ indispensabile potendo da un lato essere svolta, questa volta sรฌ, dallo stesso amministratore dato il ruolo meramente esecutivo; e da un altro lato poter anche essere assorbita dallo stesso presidente. Ma quali sono le funzioni ed i poteri del presidente? Innanzitutto si dovrebbe far riferimento al regolamento del condominio, che ne potrebbe disciplinarne i compiti, altrimenti puรฒ farlo lโassemblea. Le regole da seguire non sono difficili: anzitutto darร atto della correttezza della spedizione e ricevimento delle convocazioni, la loro totalitร e i ยซquorumยป di costituzione, in prima e seconda convocazione. Verificate le convocazioni, dovrร poi controllare la regolaritร delle presenze e delle deleghe. Quindi aprirร e chiuderร la discussione sui vari punti, cosรฌ come eventualmente potrร limitare la durata degli interventi. Poi si passerร al voto, che dovrร essere espresso su di una proposta concreta; il presidente ne attesterร il risultato prendendo nota dei nominativi e delle scelte operate da ciascuno degli intervenuti (favorevoli, contrari o astenuti), decisione che riporterร nel verbale con i nominativi e le relative quote millesimali. A fine riunione dovrร dichiarare chiusa lโassemblea o rinviata ad altra data, se previsto nella convocazione. Infine, e non รจ cosa da poco, al presidente spetta il compito di redigere (o dettare al segretario) il verbale del cui contenuto va ritenuto autore e responsabile, proprio perchรฉ direttore e dirigente dellโassemblea stessa. Il verbale sarร poi trascritto ad allegato al registro previsto per legge e tenuto dallโamministratore.
Marco Marchiani