Cass. civ. Sez. II Sent. del 13/11/2009 n. 24132

Il presidente dell’assemblea condominiale – tenuto conto del fatto che la sua funzione consiste nel garantire l’ordinato svolgimento della riunione – ha il potere di dirigere la discussione, assicurando, da un lato, la possibilitร  a tutti i partecipanti di esprimere, nel corso del dibattito, la loro opinione su argomenti indicati nell’avviso di convocazione e curando, dall’altro, che gli interventi siano contenuti entro limiti ragionevoli.

Ne consegue che il presidente, pur in mancanza di una espressa disposizione del regolamento condominiale che lo abiliti in tal senso, puรฒ stabilire la durata di ciascun intervento, purchรฉ la relativa misura sia tale da assicurare ad ogni condomino la possibilitร  di esprimere le proprie ragioni su tutti i punti in discussione.

Il presidente dellโ€™assemblea di condominio: poteri e limiti

Nuova sentenza della Cassazione, la n. 24132 del 13 novembre 2009, in materia di condominio. Lโ€™importanza della pronuncia sta nel fatto che si occupa di delineare i poteri del presidente dellโ€™assemblea, figura spesso sottovalutata ma che, al contrario, puรฒ incidere e non poco sul corretto svolgimento della riunione condominiale. Prima di addentrarci nel merito รจ utile un breve excursus sulle figure coinvolte nella convocazione e nello svolgimento dellโ€™assemblea. Lโ€™amministratore ha il dovere/potere di convocare lโ€™assemblea di condominio. Dovere in quanto alla fine di ogni anno deve rendere il conto della propria gestione (artt. 1129-1130 c.c.). Potere poichรฉ, ai sensi dellโ€™art. 66 disp. att. c.c., lโ€™amministratore ha la facoltร  di convocare lโ€™assemblea ogni qualvolta ne ravveda la necessitร . In occasione dello svolgimento dellโ€™assemblea, perรฒ, i suoi poteri si affievoliscono, e salvo particolari disposizioni contenute nel regolamento di condominio, non รจ errato affermare che spariscano. Egli, infatti, รจ tenuto a dar conto della gestione del condominio ma la gestione e direzione dellโ€™assemblea รจ rimessa ai condomini, che, allโ€™inizio della riunione, ed al fine di garantirne lโ€™ordinato svolgimento, nominano un presidente. La mancata nomina del presidente costituisce unโ€™irregolaritร  formale che non inficia la validitร  della deliberazione (sul punto si veda Cass. 15 luglio 1980, n.4615). La situazione รจ diversa allorchรฉ sia il regolamento condominiale a prevedere la nomina del presidente e le relative funzioni. In questo caso una deliberazione dalla quale non si evince la sua nomina potrebbe essere impugnata in quanto contraria al regolamento di condominio. Eโ€™ molto frequente, perรฒ, che il regolamento non specifichi le attribuzioni del presidente. In questi casi quali saranno le norme di riferimento? In assenza di specifiche disposizioni legislative sarร  necessario rifarsi ai principi generali. In pratica, nel presidente si individua quella figura che svolge un ruolo di direzione e moderazione del consesso assembleare, disciplinando la discussione e garantendo a tutti la possibilitร  dโ€™intervenire compiutamente al fine di giungere ad una corretta formazione della volontร  assembleare.

La figura del presidente dellโ€™assemblea di condominio รจ da sempre esistente ma lโ€™unico punto della normativa condominiale che ne parlava era lโ€™articolo 67, 2ยฐ comma, delle Disposizioni di attuazione del Codice civile, che riguardava solo uno dei suoi poteri, quello di sorteggiare il rappresentante di una comunione fra condomini, non esiste piรน dal 18 giugno 2013. In realtร , perรฒ, il presidente dellโ€™assemblea รจ sempre stato nominato, e la sua esistenza era considerata del tutto pacifica, anche se alcune sentenze hanno ritenuto che la mancata nomina non fosse motivo di nullitร  dellโ€™assemblea stessa.

Oggi tuttavia, dopo la legge 220/2012, che ha soppresso questo riferimento, qualcuno potrebbe pensare che tale figura sia stata eliminata e quindi che non sia piรน necessario nominarlo. Ma non รจ certo questo lo scopo della nuova normativa: la figura del presidente costituisce una costante di tutte le riunioni a carattere assembleare di ogni genere e forma (regolata con precisione nel diritto societario, non a caso richiamato per analogia dalla sentenza 24132/2009 della Cassazione), ed รจ una figura che deve essere scelta fra i membri dellโ€™assemblea stessa per il principio di una gestione autonoma e democratica della riunione. รˆ quindi escluso che possa essere attribuita allโ€™amministratore di condominio, che oltretutto non รจ parte essenziale e necessaria dellโ€™assemblea, e potrebbe anche non parteciparvi. Lโ€™amministratore รจ infatti chiamato dallโ€™articolo 1130 solo a ยซcurare la tenuta del registro dei verbaliยป; ma ciรฒ non significa affatto che egli ne debba essere anche lโ€™autore.

La decisione su chi debba svolgere questa delicata ed importante funzione รจ rimessa agli ยซintervenutiยป allโ€™assemblea, che รจ comunque sovrana nellโ€™organizzazione del suo stesso svolgimento, e la scelta dovrร  ricadere su uno dei presenti, condomino o suo delegato. La decisione avverrร  a maggioranza e il voto si dovrebbe svolgere secondo le normali regole del condominio, quindi con la doppia maggioranza di teste e di quote millesimali presenti, che rappresentino almeno un terzo del totale. Ma ove non si raggiunga un tale risultato, poichรฉ una scelta va fatta, dovrebbe prevalere la maggioranza delle teste, e quindi dei presenti, proprio perchรฉ il ruolo del presidente รจ quello di tutelare i diritti e le facoltร  degli intervenuti e non i valori economici. Analogo criterio si dovrebbe adottare per la scelta del segretario anche se la sua nomina non รจ di per sรฉ indispensabile potendo da un lato essere svolta, questa volta sรฌ, dallo stesso amministratore dato il ruolo meramente esecutivo; e da un altro lato poter anche essere assorbita dallo stesso presidente. Ma quali sono le funzioni ed i poteri del presidente? Innanzitutto si dovrebbe far riferimento al regolamento del condominio, che ne potrebbe disciplinarne i compiti, altrimenti puรฒ farlo lโ€™assemblea. Le regole da seguire non sono difficili: anzitutto darร  atto della correttezza della spedizione e ricevimento delle convocazioni, la loro totalitร  e i ยซquorumยป di costituzione, in prima e seconda convocazione. Verificate le convocazioni, dovrร  poi controllare la regolaritร  delle presenze e delle deleghe. Quindi aprirร  e chiuderร  la discussione sui vari punti, cosรฌ come eventualmente potrร  limitare la durata degli interventi. Poi si passerร  al voto, che dovrร  essere espresso su di una proposta concreta; il presidente ne attesterร  il risultato prendendo nota dei nominativi e delle scelte operate da ciascuno degli intervenuti (favorevoli, contrari o astenuti), decisione che riporterร  nel verbale con i nominativi e le relative quote millesimali. A fine riunione dovrร  dichiarare chiusa lโ€™assemblea o rinviata ad altra data, se previsto nella convocazione. Infine, e non รจ cosa da poco, al presidente spetta il compito di redigere (o dettare al segretario) il verbale del cui contenuto va ritenuto autore e responsabile, proprio perchรฉ direttore e dirigente dellโ€™assemblea stessa. Il verbale sarร  poi trascritto ad allegato al registro previsto per legge e tenuto dallโ€™amministratore.

Marco Marchiani